È stata approvata il 14 marzo del 2018 la nuova legge sulle cave, a distanza di ben 36 anni dalla vecchia normativa, risalente al 1982.
“Tra i principi su cui si fonda la legge – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin – la riduzione del consumo del suolo. Partendo da un fabbisogno, nei prossimi dieci anni, di 80 milioni di metri cubi di materiale, solo 12,5 deriveranno da nuove estrazioni. Gli altri da demolizioni, opere pubbliche e estrazioni già autorizzate”.
L’aspetto più importante della nuova legge è il NO a nuove cave di sabbia e ghiaia. Saranno infatti autorizzati solo ampliamenti di cave esistenti per materiale e solo nelle province di Verona e Vicenza. Non si potranno prevedere ricomposizioni di cava a discariche, né si potrà autorizzare cave che prevedano estrazioni sottofalda.
“A tutela del territorio abbiamo stabilito che le cave esaurite potranno essere utilizzate come bacini di laminazione per incrementare la sicurezza idraulica o come bacini di accumulo per l’irrigazione”. Con questa nuova legge la Regione contempera l’obiettivo di salvaguardare in senso riduttivo il consumo di suolo e le esigenze espresse dal territorio in termini di necessità di escavazione. Tra i punti di maggior novità, anche la di pianificazione che sarà in capo solo alla Regione.
ECCO LA NUOVA LEGGE CAVE IN PUNTI
- Viene posta una maggiore attenzione alla riduzione del consumo di suolo anche attraverso un risparmio dei giacimenti sia come dichiarazione di principio (art. 1) sia valorizzando il riutilizzo in cava delle terre e rocce da scavo in sostituzione dei materiali di cava (artt. 2);
- Sono considerati in particolare gli impatti derivanti dal trasporto del materiale sulla viabilità anche coinvolgendo nell’istruttoria della domanda di cava i comuni limitrofi a quello di ubicazione della cava (art. 11) e prevedendo contributi anche a tali comuni (art.19) ;
- Le procedure di pianificazione sono notevolmente snellite prevedendo solo una fase di pianificazione regionale senza le pianificazioni provinciali (art. 6 ) e procedure semplificate di adeguamento del piano (art. 7);
- I procedimenti autorizzativi sono semplificati al fine di una maggiore efficienza secondo le disposizioni di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. mediante la procedura di conferenza dei servizi miglioato coordinamento coordinati con le normative in materia di valutazione di impatto ambientale (art. 11);
- È stata introdotta una forte limitazione all’istituto delle proroghe dei termini per la conclusione dei lavori di estrazione che viene di norma limitata ad una solo proroga per una durata non superiore alla metà dell’autorizzazione originaria (12) al fine di favorire la ricomposizione della cava in tempi certi o di rivalutare nell’ambito delle procedure di una nuova autorizzazione l’opportunità della prosecuzione dei lavori. Viene inoltre posto un limite di legge alla durata dei lavori previsti dall’autorizzazione (art. 12);
- Viene conferito un ruolo significativo al direttore dei lavori della cava al fine di una maggiore garanzia sulla corretta esecuzione dei lavori di coltivazione (art. 18);
- Sono previsti ulteriori contributi in funzione del materiale estratto a favore della Regione (art. 19) oltre che per i comuni limitrofi.
- Ai comuni viene previsto il supporto di Arpav per l’esercizio della vigilanza(art. 22);
- Sono implementate le fattispecie per l’adozione di provvedimenti sanzionatori quali la decadenza e la sospensione dei lavori (artt. 23 e 24);
- Le sanzioni per escavazioni difformi da quelle autorizzate sono state graduate in funzione dell’entità delle difformità contestate (art. 28);
- Sono previsti contributi per opere e interventi di interesse pubblico nelle aree di cava degradate (art. 29).
LO SVILUPPO ECONOMICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE CON IL NUOVO PIANO REGIONALE DELL’ATTIVITÀ DI CAVA
Il Piano regionale dell’attività di cava (Prac) rappresenta lo strumento di pianificazione per il settore estrattivo sin dagli anni Ottanta. Tra i punti cardine del nuovo piano, approvato il 20 marzo scorso, il divieto di aprire nuove cave di sabbia e ghiaia e un massimo 9.5 milioni di metri cubi di ampliamenti nei prossimi dieci anni per le cave di tale tipologia di materiale.
Dall’entrata in vigore della Legge Regionale 44 del 1982, è stato predisposto un primo piano regionale nel 1987 e un secondo nel 2003, ma senza giungere mai all’approvazione. L’Amministrazione Zaia ha invece avuto tra i suoi focus quella di dotarsi dello strumento di pianificazione del settore, assente per tutto questo lungo periodo. Con la nuova legge Cave è stata adeguata e aggiornata la quantificazione del fabbisogno di materiale di cava della proposta di Prac adottata nel 2013.
UN PIANO NELLL’OTTICA DELLA RAZIONALIZZAZIONE
Il Piano, adeguato all’ultimo testo normativo, costituisce un unico livello di pianificazione, senza necessità di piani provinciali sotto-ordinati, nell’ottica della semplificazione, disponendo limiti e modalità di rilascio delle autorizzazioni.
Per i materiali di gruppo A, inerti destinati alle costruzioni (sabbie e ghiaie, detriti e calcari per costruzioni), che rappresentano i materiali con i maggiori volumi estratti e con la maggior diffusione sul territorio regionale è stato stimato quale fabbisogno regionale complessivo un volume di circa 80 milioni di mc in 10 anni ed è stato attribuito al “sistema produttivo delle cave” la parte del fabbisogno che già tale sistema tende a soddisfare al netto delle fonti alternative calcolate in 25 milioni di mc per il decennio di riferimento. Conseguentemente le cave di inerti per le costruzioni devono assicurare una produzione di 55 milioni di metri cubi. Si è ritenuto, nei limiti delle competenze del Piano, di favorire l’utilizzo di materiali alternativi a quelli di cava, considerando un incremento delle fonti alternative di circa 2 Mmc per i rifiuti inerti da demolizioni, l’incremento di 1 Mmc di materiali derivanti da scavi privati e l’immissione di circa 6 Mmc di materiali inerti derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche, rimodulando così il fabbisogno da cave in 46 Mmc così suddivisi fra le tipologie di materiali di gruppo A:
- sabbia e ghiaia 35,6 Mmc
- detrito 6,6 Mmc
- calcare per costruzioni 3,8 Mmc
Considerando inoltre l’utilizzo, nel periodo di 10 anni, di circa il 30% delle cd riserve, ovvero dei volumi di materiale già autorizzato ed ancora disponibile in cava il fabbisogno di inerti da soddisfare con nuove autorizzazioni di cava è così ricalcolato in 12,5 Mmc così suddivisi fra le tipologie di materiali di gruppo A:
- sabbia e ghiaia 9,5 Mmc
- detrito 1,0 Mmc
- calcare per costruzioni 2,0 Mmc
A seguito di questa nuova articolazione delle fonti di soddisfacimento del fabbisogno complessivo di inerti è stata modificata in modo proporzionale anche la ripartizione su base provinciale del fabbisogno di materiali inerti complessivamente provenienti da cave, pari cioè alla somma di quelli derivanti dall’uso delle riserve e quelli derivanti dalle nuove autorizzazioni.
Tenendo conto delle necessità di assicurare l’approvvigionamento di materiali di cava a supporto del sistema produttivo ed economico regionale e nazionale e dall’altro dell’esigenza di salvaguardia dell’ambiente e la tutela del territorio anche limitando gli impatti sull’ambiente e sull’economia dovuti ai trasporti del materiale per lunghe percorrenze, puntando perciò per quanto possibile all’autosufficienza degli ambiti provinciali, per i materiali di gruppo A sono stati definiti:
- ambiti estrattivi nei quali consentire l’attività di cava
- limiti ai quantitativi di materiale autorizzabile alla coltivazione per ambito territoriale provinciale
- gli ambiti estrattivi sulla base della presenza dei giacimenti e della assenza di vincoli assoluti, per ciascun materiale è stato determinato per ambito territoriale provinciale il soddisfacimento del fabbisogno distribuito nel territorio regionale tenendo conto del raggio di influenza.
Tenendo conto delle cd riserve presenti nell’ambito territoriale provinciale, si è pervenuti alla valutazione del volume massimo autorizzabile che, per le cave di sabbia e ghiaia, è pari a 5 Mmc per la provincia di Verona pari e a 4,5 Mmc per la provincia di Vicenza, mentre non sono previsti nuovi volumi in autorizzazione per le altre province.
IL CALCOLO DEL VOLUME AUTORIZZABILE
Nel corso della validità del Prac il volume autorizzabile nell’ambito provinciale decresce in funzione delle autorizzazioni rilasciate e viene invece incrementato in funzione delle eventuali riserve autorizzate e non estratte attribuite all’ambito di appartenenza a seguito di decadenza, revoche e scadenze dei termini. I volumi autorizzabili poi vengono rivisti e rivalutati sia con l’approvazione di un nuovo piano sia a seguito di revisione, che deve avvenire almeno ogni 5 anni, sulla scorta del risultato del monitoraggi.
IL MONITORAGGIO
Il monitoraggio, funzionale a verificare gli impatti ambientali come richiesto dalla VAS nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi, unitamente alle procedure semplificate di aggiornamento consente di rivedere e assestare in tempi utili il piano agli impatti ambientali e alle esigenze del mercato.
LE REGOLE VOLTE ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DEL SUOLO All’interno degli ambiti estrattivi di sabbia e ghiaia è possibile autorizzare solo ampliamenti di cave in atto e non nuovi siti estrattivi a meno che gli stessi appartengano ad un comparto estrattivo. Ciò al fine di consolidare le attività già infrastrutturate e favorendo miglioramenti delle ricomposizioni ambientali. Al fine di dare concreta attuazione ai principi di riduzione del consumo di suolo e di ottimale sfruttamento dei giacimenti è stata introdotta una nuova modalità per il calcolo della massima profondità di scavo, svincolata dalla lunghezza del perimetro della cava, che consente una maggiore profondità degli scavi. È sempre e comunque confermato il divieto di estrazioni in falda.L’assegnazione dei volumi di materiale autorizzabile è previsto solo nel momento in cui le riserve sono ridotte, secondo due distinte modalità:
- a) per ciascuna cava con riserve inferiori a 90.000 mc possono essere autorizzati ampliamenti fino a 300.000 mc di materiale;
- b) per ciascuna cava con riserve che permettono la prosecuzione dell’attività estrattiva inferiore a 3 anni secondo la capacità produttiva della cava stessa, possono essere rilasciati ampliamenti per un volume che assicuri la prosecuzione dell’attività fino a 10 anni.
- Per il primo periodo di tre anni di applicazione del piano è posto comunque un limite massimo di un milione di metri cubi per singola autorizzazione.
- Per quanto attiene agli altri due materiali di gruppo A, il Prac consente l’autorizzazione di cave, anche nuove, per il detrito negli ambiti territoriali provinciali di Belluno e Vicenza per 0,5 Mmc ciascuno e per il calcare per costruzioni negli ambiti territoriali di Vicenza per 1,75 Mmc e di Verona per 0,25 Mmc.