L’EVOLUZIONE NORMATIVA
L’evoluzione normativa in materia di Protezione Civile negli ultimi trent’anni è stata estremamente profonda ed importante. A fianco delle modifiche legislative sono intervenuti numerosi decreti e direttive che hanno definito nel dettaglio un sistema di protezione civile profondamente mutato anche attribuendo alle regioni funzioni precedentemente non previste ( ad esempio il sistema regionale di allertamento svolto nell’ambito del Centro Funzionale Decentrato in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004).
LA CRESCITA DEL VOLONTARIATO
Inoltre è cresciuto e maturato in modo rilevante il volontariato di protezione civile fino a costituire una componente fondamentale dell’intero sistema di protezione civile non solo nell’emergenza ma anche nella gestione delle attività di previsione, prevenzione e monitoraggio.
L’IMPORTANZA DI ADEGUARE LA LEGISLAZIONE REGIONALE ALLE NUOVE NORMATIVE E IN BASE ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO
Da quanto sopra evidenziato è risultato opportuno procedere alla revisione dell’attuale legislazione regionale in modo da adeguarla alle nuove normative e renderla maggiormente aderente alla realtà ed ai bisogni del territorio. In tal senso è stato predisposto dalla Giunta regionale, tramite l’assessore Bottacin, il presente disegno di legge che tende a definire in modo adeguato il Sistema Regionale di Protezione Civile quale sistema che integra tra loro le funzioni e le competenze dei soggetti, adeguatamente organizzati, che operano nel territorio.
L’ITER
Il disegno di legge è stato adottato dalla Giunta il 26 luglio 2016.
Il parere favorevole della Conferenze Regione – Autonomie Locali
Il 24 gennaio 2017 il Disegno di legge ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali a condizione che siano garantite le competenze delle province e della Città metropolitana di Venezia in materia di Protezione Civile. Il Ddl è stato quindi trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione . In Commissione consiliare sono stati presentati ulteriori quattro progetti di legge (oltre a quello della Giunta) relativi alle norme sulla protezione civile.
L’audizione dei soggetti portatori di interesse
Ad agosto 2017 la Commissione ha iniziato le audizioni dei soggetti portatori di interesse ( ANCI, UPI, VVF, ARPAV, ordini professionali, organizzazioni volontariato, etc.).
La sospensione della trattazione in attesa dell’approvazione del nuovo Codice della Protezione Civile
Vista l’imminente approvazione del nuovo Codice della Protezione Civile, in Commissione si è deciso di sospendere momentaneamente la trattazione dell’argomento in attesa della presentazione ed approvazione del nuovo testo normativo statale, avvenuta a inizio 2018.
A inizio estate è quindi è ripresa la discussione in seconda Commissione consiliare.
L’accorpamento di tutti i testi depositati in Commissione
La Commissione consiliare ha quindi deciso di accorpare la trattazione di tutti i testi depositati sulla riforma della Protezione Civile in modo da arrivare in Consiglio con un unico testo.
IL TESTO E I CONTENUTI FONDAMENTALI DEL DDL PROTEZIONE CIVILE
Il DDL è stato presentato precedentemente alla pubblicazione del D. lgs. 1/2018 – Codice dellaProtezione Civile e conseguentemente richiederà un adeguamento alla nuova normativa nel corso dei lavori della Commissione consiliare competente. E’ composto da 26 articoli suddivisi in 9 Capi di seguito descritti nei loro contenuti fondamentali .
Capo I – Disposizioni generali
L’art. 1 definisce i contenuti del DDL richiamando le funzioni della Protezione Civile. Richiama inoltre le attività di antincendio boschivo quali attività rientranti nell’ambito della medesima.
Capo II – Sistema Regionale
Nel Capo II vengono definite e trattate le principali strutture pubbliche che operano nel Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile individuandone le competenze.
L’ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI PROTEZIONE CIVILE
L’art. 2 istituisce il Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile definendo i soggetti costituenti e concorrenti individuandone le funzioni. Il Sistema Regionale costituisce sostanzialmente lo strumento che, coordinandosi con le amministrazioni decentrate dello Stato e le sue strutture operative, opera nel territorio regionale nell’ambito della Protezione Civile provvedendo alla previsione, alla prevenzione, alla gestione dei vari tipi di emergenza, alla gestione post emergenziale e alla diffusione della cultura di protezione civile.
L’art.3 definisce in dettaglio le competenze della Regione confermando l’attribuzione al Presidente della Giunta Regionale la funzione di autorità di protezione civile. Riordina inoltre le competenze assegnate alle Province.
Con l’art. 4 vengono definite le competenze dei Comuni e dei Sindaci nell’ambito della previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e comunicazione. Viene stabilito l’obbligo della dotazione di una struttura tecnico amministrativa, di un gruppo di protezione civile o, in sua assenza, dell’obbligo di convenzione con una organizzazione di volontariato. Rilevante è l’introduzione della figura del Responsabile di Protezione Civile che supporta il Sindaco nell’esercizio delle proprie competenze nell’ambito della protezione civile.
L’art. 5 introduce il Distretto di protezione civile costituito da Comuni aggregati mediante atto convenzionale. Vengono definiti i criteri di individuazione delle perimetrazioni dei Distretti e stabilite le funzioni ad essi afferenti.
Capo III – Volontariato
Il Capo III riguarda le attribuzioni del volontariato di protezione civile.
In particolare, l’art. 6, individua le organizzazioni di volontariato di protezione civile ricomprendendo anche i coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, i gruppi istituiti dagli enti locali e dalla Regione e le forme associative degli iscritti ai collegi ed agli ordini professionali. Stabilisce inoltre l’attribuzione del ruolo di incaricato di pubblico servizio per i volontari di protezione civile che operano nell’espletamento delle loro attività.
L’art. 7 riporta alcune forme di impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile demandando all’ulteriore quadro normativo nazionale e regionale l’individuazione dei compiti e degli scenari di rischio in cui operano. Demanda alla Giunta regionale la definizione dei requisiti dei volontari e le attività necessarie per l’appartenenza alle organizzazioni, le specializzazioni e le qualifiche attribuibili ai volontari stessi , individuando foggi e colori delle divise ed i relativi segni distintivi, oltre alle modalità per l’effettuazione del controllo e della sorveglianza sanitaria e gli indirizzi per l’attuazione del D.Lgs. 81/2008.
Con l’art. 8 viene istituito l’Elenco territoriale del volontariato di protezione civile in sostituzione dell’Albo dei Gruppi volontari di protezione civile. L’Elenco territoriale è articolato secondo le linee guida nazionali, mentre viene demandato ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione degli aspetti di dettaglio per l’appartenenza all’Elenco.
L’art. 9 istituisce le Consulte Regionali e Provinciali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, attribuendo alla Giunta regionale il compito di definirne la costituzione e le modalità di funzionamento.
Capo IV – Pianificazione e programmazione
Il Capo IV tratta la programmazione e pianificazione regionale di protezione civile individuando i singoli strumenti. Definisce inoltre i contenuti della pianificazione comunali. Viene definita la procedura di approvazione dei programmi e dei piani regionali, mediante un atto della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
I contenuti principali del Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi e salvaguardia del territorio sono individuati all’art. 10 contestualmente alla individuazione della procedura per la sua approvazione. Il medesimo articolo sancisce che il Programma regionale costituisce elemento vincolante per la redazione dei piani territoriali e di settore regionali. Definisce anche i criteri di priorità per la definizione del fabbisogno di opere pubbliche finalizzate alla protezione civile. Non essendo più attribuita alle province la funzione di protezione civile, il programma è articolato per livelli territoriali differenziati in modo da ricomprendere i contenuti dei precedenti programmi provinciali.
L’art.11 considera il Piano regionale per il coordinamento delle emergenze quale strumento che definisce le modalità di gestione delle emergenze in riferimento ai vari scenari di rischio. Oltre alla definizione delle finalità , vengono individuati i principali contenuti e la procedura per la sua approvazione. Anche in questo caso, per le stesse motivazioni sopra riportate, il piano è articolato per livelli territoriali differenziati .
I contenuti del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai sensi della L. 353/2000, sono definiti all’art. 12 , dove sono pure individuate le procedure per la sua approvazione.
L’art. 13 stabilisce che i piani di emergenza comunali o intercomunali siano predisposti dai Comuni con il supporto tecnico della Regione in conformità ai programmi e piani di protezione civile di livello superiore. I piani costituiranno elementi vincolanti di analisi per la pianificazione urbanistica comunale, provinciale e della Città Metropolitana.
Capo V – Stato di crisi regionale, stato di emergenza e interventi
Il Capo V individua gli strumenti straordinari da utilizzare per la gestione delle emergenze e gli organi che costituiscono la Unità di Crisi.L’art. 14 stabilisce che al verificarsi di eventi emergenziali sovracomunali il Presidente della Giunta regionale possa dichiarare lo stato di crisi regionale definendo la durata e l’estensione territoriale. In tale evenienza il Presidente della Giunta regionale, coordinandosi con il Prefetto, provvederà all’attuazione delle iniziative necessarie al superamento della crisi anche tramite l’emanazione di ordinanze in deroga alla normativa regionale. Nel corso di tali eventi il Presidente della Giunta regionale può convocare l’Unità di Crisi Regionale per pianificare le azioni necessarie alla gestione ed al superamento dell’emergenza. Qualora sia necessario l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari , verranno attuate le iniziative finalizzate all’ottenimento della dichiarazione dello stato di emergenza. L’art. 15 individua la possibilità del ricorso ad interventi di somma urgenza in presenza di pericoli per la pubblica incolumità o di gravi danni alle opere pubbliche o in presenza di situazioni che rendano necessari interventi senza indugio in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti). Il medesimo articolo chiarisce che l’attività svolta dal personale regionale, degli Enti regionali e delle Aziende sanitarie che opera in emergenza , rientra nell’attività istituzionale della Regione, degli Enti e delle aziende stesse.
L’Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) viene descritta al successivo art. 16. Vengono individuate, indicando le competenze fondamentali, le componenti dell’U.C.R. : il Centro Funzionale Decentrato ( C.F.D.), il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) e la Sala Operativa Regionale. Il C.O.R., uniformando il suo nome agli indirizzi nazionali, di fatto sostituisce il Co.R.Em. previsto nell’attuale legislazione. Compete alla Giunta regionale definire la composizione e le competenze di dettaglio dei singoli organismi operativi.
Capo VI – Formazione
Il Capo VI definisce gli indirizzi per la formazione in ambito regionale.
L’art. 17 assegna alla Regione ed ai Distretti di protezione civile le competenze in materia di formazione di protezione civile, prevedendo attività di promozione, coordinamento e accreditamento oltre alla realizzazione di corsi di base e specialistici finalizzati alla formazione e all’aggiornamento. Viene introdotta la struttura regionale con specifiche competenze nell’ambito della formazione di protezione civile. L’articolo prevede anche il concorso della Regione e dei distretti nell’istruzione e nell’addestramento dei soggetti facenti parte del Sistema Regionale. Alla Giunta regionale, nell’ambito della formazione, viene attribuita la competenza per la definizione dei criteri per l’accreditamento dei corsi realizzati da terzi e per il riconoscimento degli attestati rilasciati in ambito lavorativo, per la definizione del percorso formativo del Responsabile di Protezione Civile e per l’incentivazione della formazione di figure del volontariato di elevata qualificazione.
Capo VII – Anti incendio boschivo
Il Capo VII individua l’attività del Sistema Regionale nel campo dell’anti incendio boschivo.
L’art. 18, riconosce alla Giunta regionale la possibilità di affidare il servizio aereo finalizzato alla ricognizione e all’estinzione degli incendi boschivi oltre che alle altre attività di protezione civile. Inoltre, definisce gli adempimenti di competenza regionale in conformità alla L. 353/2000. L’articolo individua nelle squadre regionali e nelle squadre specializzate di volontari convenzionate con la Regione i soggetti addetti alle attività di spegnimento. I volontari , preparati tecnicamente dalla regione, dovranno possedere l’idoneità fisica certificata, un età superiore a 18 anni , i dispositivi di protezione individuale e un assicurazione contro gli infortuni. Vengono infine individuate nel territorio delle strutture logistiche per il supporto operativo e formativo, denominate Centri operativi polifunzionali (C.O.P.).
Capo VIII – Interventi regionali di sostegno
Il Capo VIII esamina gli interventi di sostegno al Sistema Regionale ed al territorio per le attività di protezione civile e per il superamento delle emergenze. L’art. 19 definisce i possibili contributi regionali al Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile. È prevista la contribuzione finalizzata all’acquisto di mezzi e attrezzature oltre che per la realizzazione o ristrutturazione di strutture destinate alle attività di protezione civile. E’ riconosciuta infine la possibilità di contribuire alle spese di funzionamento dei soggetti del Sistema Regionale oltre che la possibilità di cessione a titolo gratuito od in comodato di beni del patrimonio regionale.
L’art. 20 definisce gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza e per il ritorno alle condizioni normali di vita a seguito della dichiarazione di stato di crisi. Le risorse disponibili potranno essere destinate alla rimozione del pericolo, alla prevenzione ed al ripristino delle condizioni di sicurezza oltre che alla popolazione ed alle imprese gravemente danneggiate. E’ consentito inoltre concorrere con una quota non superiore al 50% della spesa, al finanziamento degli interventi di somma urgenza effettuati dagli Enti locali.
Relativamente al volontariato di protezione civile, l’art. 21 stabilisce che la Giunta regionale contribuisce agli adempimenti nel campo della sicurezza nelle attività di protezione civile previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal successivo decreto attuativo. Inoltre l’articolo definisce i campi in cui la Regione può intervenire con forme contributive per il volontariato. Viene anche stabilita l’esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i mezzi delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco territoriale e per quelli degli Enti Locali assegnati in via esclusiva ai gruppi o organizzazioni di volontariato di protezione civile. Infine, le associazioni di volontariato iscritte nell’Elenco territoriale vengono esentate dal pagamento dell’IRAP. L’art. 22 dispone che la Regione contribuisca alla prevenzione ad alla lotta attiva agli incendi boschivi, anche contribuendo all’acquisto di mezzi e di attrezzature e per le spese di funzionamento delle Organizzazioni di Volontariato mentre l’art. 23 definisce i contenuti di bilancio conseguenti all’attuazione della legge.
Capo IX – Norme finali
L’art. 24 stabilisce in 180 giorni dall’entrata in vigore della legge il tempo entro cui la Giunta regionale provvederà ad approvare le disposizione attuative di propria competenza.
In considerazione della previsione della chiusura del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione di protezione civile in Longarone, l’art. 25 dispone che lo stesso continua ad esercitare le attività in corso alla data di entrata in vigore della legge fino alla sua liquidazione. Infine l’art. 26 prevede le abrogazioni delle Leggi Regionali superate dal presente disegno di legge.